Colpe gravi tra scomuniche e pene corporali

Le pene corporali non erano novita` propria di San Benddetto: basta confrontare le Regole di Pacomio, Macario, le Vitae Patrum, Cassiano e in occidente la Regola di Cesario e la Regola Monastica In questo, come detto sopra, San Benedetto e` molto severo; ma non pare giustificata l’immagine trasmessa da qualche pittore di un San Benedetto con un fascio di verghe in mano, quasi stesse sempre a frustare. Potrebbe interpretarsi di un santo che mortifica se stesso con la “disciplina”: concezione facile specialmente dopo S.Pier Damiano; oppure il fascetto di verghe potrebbe rappresentare uno strumento per la sveglia, un qualcosa di simile alla nostra “traccola” (cf. quanto detto alla fine del c.47). Del resto, la discrezione di San Benedetto anche in questo appare manifesta, se si pensa alle terribili disposizioni penitenziari di San Colombano.

  1. Se qualche fratello si dimostrerà ribelle o disobbediente o superbo o mormoratore, o assumerà un atteggiamento di ostilità e di disprezzo nei confronti di qualche punto della santa Regola o degli ordini dei superiori,
  2. questi lo rimproverino una prima e una seconda volta in segreto, secondo il precetto del Signore.
  3. Se non si migliorerà, venga ripreso pubblicamente di fronte a tutti.
  4. Ma nel caso che anche questo provvedimento si dimostri inefficace, sia scomunicato, purché sia in grado di valutare la portata di una tale punizione.
  5. Se invece difetta di una sufficiente sensibilità, sia sottoposto al castigo corporale.

Capitolo XXIV – La misura della scomunica

 

  1. La scomunica e, in genere, la punizione disciplinare dev’essere proporzionata alla gravità della colpa
  2. e ciò è di competenza dell’abate.
  3. Però il monaco che avrà commesso mancanze meno gravi sia escluso dalla mensa comune.
  4. Il trattamento inflitto a chi viene escluso dalla mensa è il seguente: in coro non intoni salmo, né antifona, né reciti lezioni fino a quando non avrà riparato alle sue mancanze;
  5. mangi da solo dopo la comunità,
  6. sicché se, per esempio, i monaci pranzano all’ora di Sesta, egli mangi a Nona; se pranzano a Nona, egli a Vespro,
  7. fino a quando avrà ottenuto il perdono con una conveniente riparazione.

Capitolo XXV – Le colpe più gravi

 

  1. Il monaco colpevole di mancanze più gravi sia invece sospeso oltre che dalla mensa anche dal coro.
  2. Nessuno lo avvicini per fargli compagnia o parlare di qualsiasi cosa.
  3. Attenda da solo al lavoro che gli sarà assegnato e rimanga nel lutto della penitenza, consapevole della terribile sentenza dell’apostolo che dice:
  4. “Costui è stato consegnato alla morte della carne, perché la sua anima sia salva nel giorno del Signore”.
  5. Prenda il suo cibo da solo nella quantità e nell’ora che l’abate giudicherà più conveniente per lui;
  6. non sia benedetto da chi lo incontra e non si benedica neppure il cibo che gli viene dato.

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